Fondo Garanzia Assicurazione

Decreto
Del 12/08/2022
Fonte
Gazzetta Ufficiale
N. 203
Del 31/08/2022
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Determinazione del contributo al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Anno 2022.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l’art. 115 del codice, concernente il fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l’IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l’amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell’art. 115 del codice;

Visto l’art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, come modificato dal decreto ministeriale 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al fondo e’ determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi dell’art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 agosto 2021, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l’anno 2021, e’ stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2020;

Vista la nota del presidente del comitato di gestione del fondo in argomento, prot. n. 114208 del 20 aprile 2022, con cui e’ stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l’anno 2022, in misura pari al contributo per l’anno 2021;

Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 157513 del 4 maggio 2022, diretta ad acquisire il parere di competenza dell’IVASS sull’orientamento di questa amministrazione, in esito all’esame del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2021, a fissare per l’anno 2022 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2021; Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l’IVASS, con nota n. 150993/22 del 29 luglio 2022, hanno condiviso l’orientamento di questa amministrazione a fissare, per l’anno 2022, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2021;

DECRETA:

Art. 1

    1. Il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2022, e’ fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2021.




  1. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2022. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2021.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2022

Il Ministro: Giorgietti

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