Erogazione contributo per genitori lavoratori separati o divorziati

Decreto
Del 23/08/2022
Fonte
Gazzetta Ufficiale
N. 251
Del 26/10/2022
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IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione del contributo a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

Il testo completo è presente qui.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche’ dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacita’ a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita’ lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Ai fini del comma 1:

a) il contributo e’ erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;

b) l’handicap e’ considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.

Il contributo e’ erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale e’ venuto a cessare lo stato di emergenza.

Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo e’ corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e
per un massimo di dodici mensilita’, tenuto conto delle disponibilita’ del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.

Istanza al fondo

La procedura di accesso al contributo del Fondo e’ attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
L’istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilita’, la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente:

a) le generalita’ e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’importo dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle
somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;

e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualita’ per la quale non e’ stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai
contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;

g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita’ tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la
riduzione o la sospensione dell’attivita’ lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
h) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita’:
a) copia del documento di identita’ del richiedente;
b) copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.

La firma in calce all’istanza e’ esente dall’autentica, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza:
a) l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento;
b) gli uffici giudiziari competenti ai fini dell’accertamento dell’importo dovuto.

 

Pubblicato su Decreti Gazzetta Facile – Fonte Ufficiale: Gazzetta ufficiale

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