PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO
__ Art. 1. (Autorizzazione all’adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 della Convenzione stessa.
Art. 3. (Uffici del saggio e loro marchio)
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall’articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all’articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 10 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 903 del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter- nazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Camera dei Deputati
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