Autore: Alessandro Bruno

Proposte Di Legge

Modifiche all’articolo 338 del testo unico

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA REGIONALE

__ Art. 1. (Modifiche dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: « I nuovi cimiteri e forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato »;
b) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dal settimo comma, »;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente: « All’interno delle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentiti interventi
di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche funzionali all’utilizzo dell’edificio esistente, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento, ridotta al 10 per cento per le destinazioni d’uso non residenziali, della volumetria esistente e i cambi di destinazione d’uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

Art. 2. (Disposizioni per i cimiteri esistenti)
1. Ferma restando la disciplina prevista ai commi quinto, sesto e settimo dell’arti Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 827 colo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall’articolo 1 della presente legge, per i cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale;
b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;
c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale non più suscettibile di ampliamento futuro e dichiarato cimitero esaurito o avente valore storico testimoniale, con delibera del consiglio comunale.
2. Nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dal presente articolo.

Proposte Di Legge

Modifica al testo unico

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA REGIONALE

__ Art. 1.  (Modifica all’articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 97 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente: « 6-bis. Il contratto relativo al rapporto di lavoro di cui al comma 6 è stipulato al di fuori della dotazione organica e i relativi oneri non concorrono a definire il limite della spesa di personale ».

Art. 2. (Disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali)
1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è modificato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) prevedere soluzioni per l’aggiornamento e la specializzazione degli iscritti all’albo professionale, anche con modalità di e-learning;
b) prevedere la possibilità che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera possa assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia, comunque senza superare il limite massimo complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 829

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proposte Di Legge

Divieto uso della catena per animali di affezione

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GIAGONI, MIELE

__ Art. 1. (Divieto di utilizzo della catena e di analoghi strumenti di contenzione)

1. Salvo che per necessità di carattere sanitario previamente certificate dal medico veterinario, ovvero per motivi contingibili ed urgenti di sicurezza, è vietato al detentore e al proprietario di animali di affezione l’uso delle catene o di analoghi strumenti di contenzione che vincolino l’animale ad una postazione fissa.



Art. 2. (Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro.




Fonte: Camera dei deputati

Proposte Di Legge

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi

__ Art. 1. (Autorizzazione all’adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 della Convenzione stessa.



Art. 3. (Uffici del saggio e loro marchio)
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall’articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all’articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 10 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 903 del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter- nazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del Terzo settore

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA REGIONALE

__ Art. 1. (C  rideterminazione sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2023 e a valere per la dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2022, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e ferma restando la facoltà di destinare, in base alla propria scelta, una quota dell’imposta a una delle finalità previste dal comma 337 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero alle finalità di cui alla lettera a) del predetto comma 337, ovvero, nelle more dell’attivazione del Registro degli enti del Terzo settore istituito dal codice di  cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a finalità di sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, alla lettera b) del comma 337, ovvero al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, alla lettera c) del comma 337, ovvero al finanziamento della ricerca sanitaria, e alla lettera d) del comma 337, ovvero ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, la quota liberamente destinabile alle predette finalità, già definita Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 828 nella misura del 5 per mille, è rideterminata nella misura del 10 per mille.2. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’Irpef a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2022, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Art. 2. (Disposizioni attuative)
1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono aggiornate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.
2. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020.

Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
1. Sono autorizzati, in misura corrispondente agli ammontari di cui all’articolo 1 e a fini compensativi, prelievi dalle proiezioni per gli anni 2023 e 2024 degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati nei limiti delle rispettive capienze. Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 828

Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficial

fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Modifica all’articolo 33 della costituzione

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
CATTANEO, PAOLO EMILIO RUSSO, DEBORAH BERGAMINI, DALLA
CHIESA, MULÈ, NAZARIO PAGANO, TASSINAR

__ Art. 1.

1. All’articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme ».

fonte: Camera dei Deputati


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