Autore: Alessandro Bruno

Proposte Di Legge

Modifiche alla legge 30 dicembre 1986 n.936

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sull’attività svolta in attuazione del programma approvato dall’assemblea con riferimento alle funzioni previste dall’articolo 10 e dal presente articolo, nonché a quelle demandate da leggi e regolamenti, integrata con valutazioni di impatto sociale e sulla regolazione nelle materie di propria competenza »;
b) all’articolo 20:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L’attività del CNEL è disciplinata con regolamenti approvati dall’assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare ai regolamenti »;
2) il comma 2 è abrogato;
c) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: « Art. 21. – (Autonomia finanziaria) – 1. L’assemblea del CNEL delibera con regolamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall’anno 2023, il CNEL provvede all’autonoma gestione delle spese nei limiti del fondo iscritto in un unico
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 682
3. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono approvati ogni anno dall’assemblea, sono trasmessi entro dieci giorni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Rettifica ed esecuzione carta europea delle lingue regionali

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
DE MONTE, AMATO, BENZONI, CHERCHI, LAI, MARINO, PENZA,
ROSATO

__ Art. 1.(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: « Carta ».

Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3. (Ambito di applicazione)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell’allegato A annesso alla presente legge.



Art. 4. (Programmazione radiotelevisiva)
1. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 742 dall’articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5. (Norma di salvaguardia)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.




Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Presentazione liste candidati

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BICCHIELLI, LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, CAVO, PISANO,
ROMANO, TIRELLI

__ Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere ».

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Prevenzione e tutela per persone affette da malattie oncologiche

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BICCHIELLI, LUPI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO,
ROMANO, SEMENZATO, TIRELLI

Prevenzione e tutela per persone affette a malattie oncologiche



__ Art. 1. (Accesso ai servizi bancari e assicurativi)
1. In sede di stipulazione o di rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano  trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1 il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica e sono inapplicabili gli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.




Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Monitoraggio della rete internet

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PASTORINO, BAKKALI

__ Art. 1. (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti della persona e il contrasto di ogni forma di manifestazione fascista o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet, di seguito denominato « Osservatorio ».



Art. 2. (Compiti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio:
a) monitora i fenomeni connessi all’uso della rete internet aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità;
b) accoglie e valuta le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini;
c) ove sussistano ipotesi di reato, segnala alla procura della Repubblica territorialmente competente i comportamenti contrari alle finalità di cui all’articolo 1;
d) adotta in via amministrativa provvedimenti inibitori, di sospensione o di chiusura dei siti internet o di profili social fatta salva la facoltà di impugnazione in sede giurisdizionale;
e) entro novanta giorni dalla sua costituzione invia al Ministero dell’interno un documento contenente i risultati delle attività svolte, nonché proposte di linee guida per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui fenomeni di cui alla lettera a); Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 809
f) redige e trasmette semestralmente al Ministro dell’interno un rapporto sull’attività svolta che può contenere proposte volte ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete internet; il Ministro dell’interno, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del rapporto, provvede al suo invio alle Camere.

Art. 3.(Costituzione, modalità di nomina, rinnovo, requisiti e rimborsi dei componenti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio è un’autorità amministrativa indipendente.
2. L’Osservatorio è composto da quattro membri di comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche.
3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati dal Ministro dell’interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il presidente dell’Osservatorio.
4. La composizione dell’Osservatorio è rinnovata con cadenza triennale.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese, salvo quelle documentate e strettamente necessarie per il soggiorno, in misura comunque non superiore a euro 150 al giorno, e per l’acquisto di titoli di viaggio. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.




Fonte: Camera dei Deputati


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