Modifiche alla legge 30 dicembre 1986 n.936
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEL CNEL
Art. 1.
1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sull’attività svolta in attuazione del programma approvato dall’assemblea con riferimento alle funzioni previste dall’articolo 10 e dal presente articolo, nonché a quelle demandate da leggi e regolamenti, integrata con valutazioni di impatto sociale e sulla regolazione nelle materie di propria competenza »;
b) all’articolo 20:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L’attività del CNEL è disciplinata con regolamenti approvati dall’assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare ai regolamenti »;
2) il comma 2 è abrogato;
c) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: « Art. 21. – (Autonomia finanziaria) – 1. L’assemblea del CNEL delibera con regolamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.
2. A decorrere dall’anno 2023, il CNEL provvede all’autonoma gestione delle spese nei limiti del fondo iscritto in un unico
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 682
3. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono approvati ogni anno dall’assemblea, sono trasmessi entro dieci giorni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta
Fonte: Camera dei Deputati