Autore: Alessandro Bruno

Proposte Di Legge

Rapimento di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e l’omicidio di Simonetta Cesaroni

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
MORASSUT, RICHETTI, ASCARI, CURTI, TONI RICCIARDI,
D’ALFONSO

__ Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e l’omicidio di Simonetta Cesaroni, di seguito denominata «Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica del rapimento di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e dell’omicidio diSimonetta Cesaroni;
b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti i casi di cui alla lettera a);
c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all’accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione delle vicende;
d) verificare, mediante l’analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità.

3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogni qualvolta lo ritenga necessario, la Commissione presenta una relazione alle Camere. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852

Art. 2.(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3. (Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852 stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra  forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384- bis del codice penale.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità di cui all’articolo 1, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità di cui all’articolo 1.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
8. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852 applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
10. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1.

Art. 4. (Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5. (Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.
6. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Tutela dei diritti delle persone sordocieche

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PANIZZUT, MOLINARI, CECCHETTI, COMAROLI, FURGIUELE, PRETTO

__ Art. 1.

1. Al fine di tutelare i diritti delle persone sordocieche, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: « Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito, congenita o acquisita, che comporta difficoltà nell’orientamento e nella mobilità nonché nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.



2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor- mativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor- mativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti di cui al presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l’inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente »;
b) all’articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 263 sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, dopo le parole: « cecità civile » sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili »;
c) all’articolo 5, comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « sono tenute a ».




FONTE: Camera dei deputati

proposta di legge tutela dei sordociechi

Proposte Di Legge

Proposta di legge responsabilità civile dei magistrati

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Art. 1.
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: « 1. Il tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno trasmette la sentenza, quando sia divenuta definitiva e ir- revocabile, al procuratore regionale competente presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esercizio delle sue attribuzioni.
1-bis.

Ai fini di cui al comma 1, il presidente del tribunale trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e  nei termini stabiliti dal regolamento di procedura dei giudizi della Corte dei conti.
1-quater.



Quando la Corte dei conti riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
1-quinquies.

Le decisioni della Corte dei conti sono trasmesse a cura del procuratore regionale della medesima Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
1-sexies.

Per l’esecuzione delle decisioni della Corte dei conti sono applicabili le norme di competenza, nonché i mezzi e le forme stabiliti dalla legge per la riscossione dei tributi diretti »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Giudizio amministrativo-contabile »;
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 296
b) all’articolo 8:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misura della rivalsa ».

FONTE: Camera dei deputati

Proposte Di Legge

Proposta di legge per violazione domicilio

Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione domicilio.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Art. 1.
1. Dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente: « d-quater) delitto di violazione domicilio previsto dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale ».



Art. 2.
1. La lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

Art. 3.
1. Il comma 1 dell’articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « 1. Nei casi previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, o comunque quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza ».




Fonte: Camera dei Deputati


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