Autore: Staff

Decreti e Contributo Presidenza Consiglio Dei Ministri

Proroga dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Proroga dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle personecon disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzionedella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’» e, in particolare, l’art. 3 comma 4, che dispone che «l’Osservatorio dura in carica tre anni ed e’ prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata» (d’ora innanzi, Osservatorio);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e di disabilita’, ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita’, anche con riferimento a quelle per l’inclusione scolastica, l’accessibilita’ e la mobilita’, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, lett. c), n. 4, del citato decreto-legge n. 86 del 2018, che dispone che «L’Osservatorio dura in carica tre anni ed e’ prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 luglio 2010, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 236, recante la disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010 di costituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2015, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2015, n. 151, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n.18»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 gennaio 2017, n. 25, che ha stabilito la proroga della durata dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita’ di ulteriori tre anni a decorrere dal 22 ottobre 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017 registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2017,
foglio 1974, con il quale e’ stato ricostituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, che ha stabilito la proroga della durata
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’ di ulteriori tre anni a decorrere dal 22 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro per le disabilita’ del 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 74 del 29 marzo 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita’»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2022, che ha stabilito la proroga della durata
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’ fino al 30 novembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano e’ stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza
del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e
di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita’ di rivedere il regolamento recante disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita’, adottato con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, in
considerazione del mutato quadro di competenze assegnate all’Osservatorio;

Considerata, peraltro, la necessita’, nelle more della predetta revisione, di salvaguardarne la continuita’ dell’azione
dell’Osservatorio, anche in considerazione delle funzioni allo stesso assegnate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di
monitorare che la relativa attuazione risponda a criteri e principi di inclusivita’;

Tenuto conto che, attesa la nuova composizione del Governo, si e’ provveduto a richiedere alle amministrazioni dello Stato di
confermare il proprio componente ovvero di designarne altro;

Ritenuto, pertanto, di prorogare l’organismo per ulteriori tre
anni;
Su proposta del Ministro per le disabilita’;

Decreta:

Art. 1

Proroga dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita’

1. L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’ e’ prorogato per ulteriori tre anni, a decorrere dal 1°
dicembre 2022.
2. I componenti dell’Osservatorio, fatta salva la necessita’ della conferma o della nuova designazione dei componenti da parte delle
amministrazioni dello Stato, restano in carica fino alla ricostituzione dello stesso con successivo decreto del Ministro per
le disabilita’, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. In caso di revisione del «Regolamento recante disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita’, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18» adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 6 luglio 2010, n. 167 i componenti dell’Osservatorio decadono automaticamente, anche prima della scadenza del termine di cui al
comma 1.
Il presente decreto sara’ trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 144

Senato Della Repubblica

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura

Il Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2023, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1

1. Nel Regolamento e’ aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria: «Disposizione transitoria 1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare una piu’ adeguata rappresenta l’ativita’ del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari costituiti all’inizio della legislatura stessa possono chiedere che si proceda all’elezione di altri Senatori Segretari.

2. Sull’ipotesi di integrazione in deroga al comma 2 dell’art. 5 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori
Senatori Segretari non puo’ essere in ogni caso superiore a due.

3. Qualora, per effetto della delibera di cui al comma 2 della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei
componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al
comma 4 si procede altresi’ alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

4. Il Presidente stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore puo’ scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti, in
numero non superiore a due per i Gruppi non rappresentati e non superiore a uno per i Gruppi di maggioranza nell’ipotesi di cui al
comma 3, coloro che ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo».

Roma, 1° febbraio 2023

Il Presidente: La Russa

Decreti e Contributo Presidenza Consiglio Dei Ministri

Erogazione contributo per genitori lavoratori separati o divorziati

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione del contributo a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

Il testo completo è presente qui.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche’ dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacita’ a provvedervi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita’ lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Ai fini del comma 1:

a) il contributo e’ erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;

b) l’handicap e’ considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.

Il contributo e’ erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale e’ venuto a cessare lo stato di emergenza.

Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il contributo e’ corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e
per un massimo di dodici mensilita’, tenuto conto delle disponibilita’ del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.

Istanza al fondo

La procedura di accesso al contributo del Fondo e’ attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
L’istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilita’, la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente:

a) le generalita’ e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’importo dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle
somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;

e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualita’ per la quale non e’ stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai
contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021;

g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita’ tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la
riduzione o la sospensione dell’attivita’ lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
h) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita’:
a) copia del documento di identita’ del richiedente;
b) copia del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento.

La firma in calce all’istanza e’ esente dall’autentica, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza:
a) l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento;
b) gli uffici giudiziari competenti ai fini dell’accertamento dell’importo dovuto.

 

Pubblicato su Decreti Gazzetta Facile – Fonte Ufficiale: Gazzetta ufficiale

Corte di Giustizia Tributaria Trapani

Accertamento Corte di giustizia tributaria Trapani

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani nelle giornate del 26 e del 27 settembre 2022.

IL DIRETTORE della Giustizia tributaria

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, con particolare riguardo all’art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;
Visto il messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2022, con cui il direttore dell’Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani, nelle giornate del 26 e del 27 settembre 2022, per avverse condizioni meteorologiche, che non hanno consentito di garantire l’apertura della sede in sicurezza e a seguito delle quali il Sindaco di Trapani, con proprie ordinanze, ha disposto la chiusura degli uffici pubblici;
Vista la nota prot. n. 12128 del 29 settembre 2022, con la quale il direttore dell’Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha comunicato la ripresa dell’ordinaria operativita’ nella giornata del 28 settembre 2022;

Preso atto dell’impossibilita’ di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani, nelle giornate del 26 e del 27 settembre 2022, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sicilia, che con nota prot. n. 1071, datata 4 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole all’emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

E’ accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani nelle giornate del 26 e del 27 settembre 2022.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

Il direttore: Sirianni

Decreto Consorzio Ciliegia Etna DOP

Ciliegia dell’Etna DOP – Conferma incarico al Consorzio

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ciliegia dell’Etna»

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e’ fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 – con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, e’ stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita’ dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 – con il quale, conformemente alle previsioni dell’art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attivita’ di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004 – recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;




Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita’ istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea legge 341 del 22 dicembre 2011 con il quale e’ stata registrata la denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna»;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 174 del 29 luglio 2015, successivamente rinnovato, con il quale e’ stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ciliegia dell’Etna»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita’ per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita’, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 658284 del 15 dicembre 2021, con la quale e’ stato comunicato al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP l’impossibilita’ di procedere al rinnovo dell’incarico per problematiche connesse alla mancanza del requisito di rappresentativita’;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentativita’ dei consorzi di tutela, e’ stata successivamente soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all’art. 4, lettera b), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;
Considerato che la verifica sulla rappresentativita’ e’ stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 27 luglio 2022 (prot. Mipaaf n. 336616 del 29 luglio 2022) ed a mezzo Pec il 19 settembre 2022 (prot. Mipaaf n. 440816 del 19 settembre 2022) e della attestazione rilasciata dall’organismo di controllo Check Fruit S.r.l., a mezzo Pec il 16
settembre 2022 (prot. Mipaaf 433038 del 16 settembre 2022) ed il 22 settembre 2022 (prot. Mipaaf 454740 del 22 settembre 2022), autorizzato a svolgere le attivita’ di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP a svolgere le funzioni indicate all’art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell’Etna»;

DECRETA:

Art. 1

1. E’ confermato per un triennio l’incarico concesso con il decreto ministeriale 9 luglio 2015, al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP con sede legale in Giarre (CT), corso Sicilia n. 109, a svolgere le funzioni di cui di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell’Etna».




2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9 luglio 2015 e nel presente decreto, puo’ essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2022

 

Forense

Liquidazione dei compensi per la professione forense

Il Ministero della Giustizia

Decreto 13 agosto 2022, n. 147

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d’atto in data 11 agosto 2022;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni generali in tema di compensi e spese

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 2

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ civile e amministrativa




1. All’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola sino all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l’ultimo periodo e’ soppresso;
b) al comma 1-bis, le parole: «e’ di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e’ ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;
c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;
e) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;
f) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Il giudice puo’ riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»
g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso e’ di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti:
«il compenso per tale attivita’ e’ determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;
h) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di dichiarata responsabilita’ processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente e’ ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d’inammissibilita’, improponibilita’ o improcedibilita’ della domanda il compenso e’ ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;
i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e’ proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva e’ aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attivita’ ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.»;
l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e’ dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche’ il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.
10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo’ essere aumentato fino al 50 per cento quando e’ depositata memoria ai sensi dell’articolo 378 del codice di procedura civile.
10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.
10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.
10-septies. Per le attivita’ difensive svolte dall’avvocato in qualita’ di curatore del minore, il compenso e’ liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui e’ di volta in volta nominato.».
2. All’articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;
b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
5. All’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
6. All’articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.
7. All’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 3

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ penale




1. All’articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola fino all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.
3-ter. Per le attivita’ difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all’autorita’ giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne.».

2. All’articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 4

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ stragiudiziale

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l’affare si compone di fasi o di parti
autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».
2. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».
3. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) al comma 1-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».
4. All’articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. L’articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00).

– 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e’ liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».

6. Dopo l’articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Compensi a tempo). – 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».
7. All’articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;
8. All’articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
9. All’articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 5

Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55

1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento.

ALLEGATO: clicca qui per scaricare le Nuove tabelle parametri forensi



Art. 6

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 agosto 2022

Il Ministro: Cartabia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2022
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2471


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