Autore: Staff

Ministero dello Sviluppo Economico

Società Cooperativa “Edilizia per il progresso 88”: nomina commissario

IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società

Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001;
Visto l’art, 12 del decreto legislativo n. 220/2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all’art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visti il verbale dell’ispezione straordinaria cui e’ stata sottoposta la societa’ cooperativa «Edilizia per il progresso 88» con sede in Roma – codice fiscale 03503211009, conclusa il 15 giugno 2021, e quello del successivo accertamento del 13 dicembre 2021, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l’adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, non ha provveduto ad aggiornare il libro soci al fine di riportare le ultime delibere di esclusione dalla compagine sociale adottate, come verificato dagli ispettori ministeriali in sede di accertamento;
Vista la nota prot. n. 32892 del 7 febbraio 2022, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, e’ stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni;
Ritenuto pertanto assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti delle gravi irregolarita’ per l’adozione del provvedimento proposto all’esito degli accertamenti ispettivi;
Considerata la specifica peculiarita’ della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l’Autorita’ di vigilanza, laddove vengano accertate una o piu’ gravi irregolarita’ suscettibili di specifico adempimento, puo’ nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da porre in essere per ripristinare la regolare gestione dell’ente, determinando poteri e durata dell’incarico;
Ritenuto opportuno, nella fattispecie, procedere alla nomina di un professionista esterno cui conferire il mandato quale commissario ai sensi del quarto comma dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile, affinche’ si sostituisca agli organi amministrativi dell’ente per provvedere immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarita’ riscontrate;
Considerato che il professionista cui affidare l’incarico di commissario governativo e’ stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessita’ della procedura e dell’esperienza dallo stesso maturata nonche’ dell’esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;
Visto il parere favorevole in merito all’adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 7 giugno 2022;

DECRETA:

Art. 1

L’avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960, codice fiscale CHRGRG60H30H501S, con domicilio professionale in Roma Via di Ripetta 141 – c.a.p. 00186, e’ nominato, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies quarto comma del codice civile, commissario per specifici adempimenti della societa’ cooperativa «Edilizia per il progresso 88», con sede in Roma – codice fiscale 03503211009, con l’incarico di provvedere, entro quattro mesi decorrenti dalla data del presente decreto, al ripristino della regolare tenuta del libro soci.



Art. 2

Al commissario per specifici adempimenti individuato all’esterno dell’organo amministrativo della cooperativa spetta un compenso da determinarsi ai sensi del primo comma dell’art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 – Serie generale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potra’ essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2022

Il direttore generale: Vitale

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Mipaaf

Interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare

Modifica dell’articolo 14, comma 1, del decreto 12 ottobre 2017, recante: «Criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA»

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017 recante «Criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare», effettuati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, e in particolare, il Capo III riguardante gli interventi finanziari a condizione di mercato;

Considerato che non sussiste un obbligo di notifica specifica qualora non si verifichino le condizioni di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE;

Viste le indicazioni della Commissione europea in base alle quali si e’ ritenuto che gli interventi finanziari resi a condizione di mercato non costituiscono aiuto di Stato e che non si rende necessario dare seguito alla notifica effettuata alla Commissione europea mediante SANI2 in data 16 ottobre 2020 con successive notifiche per certezza del diritto;

Considerato che gli interventi finanziari a condizione di mercato non necessitano di notifiche ad hoc come attualmente previsto per ciascun progetto dall’art. 14, comma 1 del decreto;

Ritenuto necessario modificare il vigente decreto;

DECRETA

L’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017, di cui in premessa, e’ sostituito dal seguente: «Una volta completata l’istruttoria di ciascun progetto, l’ISMEA ne delibera l’approvazione e stipula gli accordi di cui al precedente art. 13, comma 3.».




Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 Giugno 2022

Il Ministro Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 951

Ministero della Difesa

Provvidenze grandi invalidi 2022

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Provvidenze Grandi Invalidi – Anno 2022

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l’art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l’accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l’art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell’assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 dell’assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l’anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e in particolare l’art. 8, comma 5-quater, che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2017, 2018 e 2019;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e 2022, con un onere valutato in 185.328 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in particolare l’art. 66-ter, comma 1, che ha apportato modificazioni alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, introducendo il comma 4-bis e disponendo che nelle more dell’adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l’assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell’anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l’art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni gia’ attribuite al Ministero della solidarieta’ sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all’art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta’ sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29 luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio 2018, 4 settembre 2019, 3 novembre 2020 e 12 maggio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 recante la ripartizione in capitoli delle unita’ di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 234 del 2021, risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di euro 7.432.181, cosi’ ripartito nell’ambito della Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», Azione «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati», per l’anno finanziario 2022, risultano iscritti il capitolo n. 1316 «Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor miliare ed altre indennita’ di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti» – piano gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo accompagnatore previsto dalla legge 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra» con uno stanziamento di euro 6.232.181 ed il capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu’ fruire dell’accompagnatore militare o dell’accompagnatore del servizio civile» con uno stanziamento di euro 1.200.000;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale in data 27 gennaio 2022, nonche’ del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro in data 23 febbraio 2022;

Considerato che, per il corrente anno 2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all’albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all’assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresi’ che il medesimo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – ufficio per il servizio civile universale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente ufficio dell’economia e delle finanze la domanda per ottenere l’assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest’ultimo ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorita’ stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all’art. 1, commi 2 e 4, per l’assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2022, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

DECRETA:

Art. 1

1. Alla data del 23 febbraio 2022, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’ di 213 unita’, per l’importo annuo complessivo di euro 2.300.400.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’ relative all’anno 2022, pari ad euro 5.131.781, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita’ di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2022.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).




Art. 2

1. Le domande prodotte nell’anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2022, in considerazione delle risultanze dei
monitoraggi effettuati, e degli incrementi delle risorse finanziarie a valere sul fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, disposti dall’art. 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successivamente dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell’assegno sostitutivo per l’anno 2013 ne’ successivamente e intendono richiedere l’assegno medesimo per l’anno 2022, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2022 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio VII, previa specificazione delle infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. Le domande prodotte per l’anno 2013 e successivi, nonche’ quelle prodotte per la prima volta nel 2022 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2023, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002.

Fino al 31 dicembre 2022, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall’attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale e al citato Ufficio VII del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell’assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’ufficio VII, indicato al comma 1, e’ effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre e’ anticipato dall’ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo
rimborso, da parte dell’indicato ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.

2. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis, della legge n. 288 del 2002, fino all’entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni preposte continuano a erogare l’assegno di cui al comma 2 del citato art. 1 sulla base del decreto adottato l’anno precedente; tale misura e’ applicata anche all’assegno di cui al comma 4 del medesimo art. 1, considerata la capienza allo stato attuale delle risorse disponibili e fermo restando il monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, delle legge n. 196 del 2009.

La prosecuzione dei pagamenti non comporta l’acquisizione definitiva del diritto all’attribuzione dell’assegno, la quale resta condizionata all’esito del monitoraggio previsto dall’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora nel corso dell’anno dovesse palesarsi l’eventualita’ di uno scostamento dell’andamento della spesa rispetto alle previsioni, la prosecuzione dei pagamenti per l’anno successivo non potra’ aver luogo.

Resta ferma la facolta’ di disporre la revoca degli assegni corrisposti anche per l’anno in corso.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2022

Il Ministro della difesa
Guerini

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’interno e del
Ministero della difesa, n. 2084

 

ALLEGATO: MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L’ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL’ACCOMPAGNATORE PER L’ANNO 2022

Presidente Repubblica Italiana

Dott.ssa Rossana Dettori nominata componente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in qualità di rappresentante della categoria dei lavoratori dipendenti. Dott.ssa Rossana Dettori nominata componente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme sul Consiglio nazionale  dell’economia e del lavoro»; 

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b),  della  legge n.  936  del  1986,  che  prevede  la  ripartizione  dei  quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue  rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici  e  privati,  nove  rappresentanti  dei  lavoratori autonomi e  delle  professioni  e  diciassette  rappresentanti  delle imprese, nonche’ l’art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui i membri del citato art. 2, comma 1, lettera b),  sono  nominati  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei ministri; 

Visto l’art. 7, comma 4, della legge n. 936 del  1986,  secondo  il quale, in caso di decesso,  dimissioni,  decadenza  o  revoca  di  un membro rappresentante  delle  categorie  produttive,  la  nomina  del successore e’ effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione  del Presidente del CNEL all’organizzazione od organo designante, cui  era stato attribuito il rappresentante da  surrogare,  sulla  base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con  le modalita’ di cui all’art. 4 della stessa legge; 

Visto, altresi’, l’art. 7, comma 5, della legge n.  936  del  1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito; 

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il  quale  sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio,  i  rappresentanti delle categorie produttive tra  cui  e’  compreso  il  dott.  Luciano Silvestri, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro; 

Vista la nota n. 1032, in data 6  maggio  2022,  con  la  quale  il Presidente del CNEL,  ai  fini  dell’adozione  dei  provvedimenti  di competenza di cui  all’art.  7  della  legge  n.  936  del  1986,  ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota in  data 5 maggio 2022, con la quale il dott. Luciano Silvestri, designato  in seno al CNEL in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro nella categoria dei lavoratori dipendenti,  ha  rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; 

Vista, altresi’, la nota n. 1094, in data 16 maggio  2022,  con  la quale il  Presidente  del  CNEL  ha  trasmesso  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri la nota in data 13 maggio 2022, con  la  quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha fatto pervenire  la designazione della dott.ssa Rossana Dettori in sostituzione del sopra citato cons. Luciano Silvestri, quale nuovo rappresentante nel  CNEL, nella categoria dei lavoratori dipendenti; 

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere Luciano Silvestri; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella riunione del 22 giugno 2022; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

DECRETA: 

 Art. 1 

La dott.ssa Rossana Dettori è nominata  componente  del  Consiglio nazionale  dell’economia  e  del  lavoro,  in  rappresentanza  della categoria «lavoratori dipendenti», in sostituzione del dott.  Luciano Silvestri. 

 

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione. 

Dato a Roma, addi’ 24 giugno 2022 

MATTARELLA 

Draghi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1952


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