IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Viste le premesse sulle quali e’ fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una
domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997;
Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 – con il quale, in attuazione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, e’ stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita’ dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 – con il quale, conformemente alle previsioni dell’art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell’attivita’ di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004 – recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita’ istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il regolamento (UE) n. 1363 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea legge 341 del 22 dicembre 2011 con il quale e’ stata registrata la denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna»;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 174 del 29 luglio 2015, successivamente rinnovato, con il quale e’ stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ciliegia dell’Etna»;
Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita’ dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita’ per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita’, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 658284 del 15 dicembre 2021, con la quale e’ stato comunicato al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP l’impossibilita’ di procedere al rinnovo dell’incarico per problematiche connesse alla mancanza del requisito di rappresentativita’;
Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentativita’ dei consorzi di tutela, e’ stata successivamente soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all’art. 4, lettera b), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall’organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;
Considerato che la verifica sulla rappresentativita’ e’ stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 27 luglio 2022 (prot. Mipaaf n. 336616 del 29 luglio 2022) ed a mezzo Pec il 19 settembre 2022 (prot. Mipaaf n. 440816 del 19 settembre 2022) e della attestazione rilasciata dall’organismo di controllo Check Fruit S.r.l., a mezzo Pec il 16
settembre 2022 (prot. Mipaaf 433038 del 16 settembre 2022) ed il 22 settembre 2022 (prot. Mipaaf 454740 del 22 settembre 2022), autorizzato a svolgere le attivita’ di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ciliegia dell’Etna»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP a svolgere le funzioni indicate all’art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell’Etna»;
DECRETA:
Art. 1
1. E’ confermato per un triennio l’incarico concesso con il decreto ministeriale 9 luglio 2015, al Consorzio per la tutela della Ciliegia dell’Etna DOP con sede legale in Giarre (CT), corso Sicilia n. 109, a svolgere le funzioni di cui di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ciliegia dell’Etna».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9 luglio 2015 e nel presente decreto, puo’ essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 settembre 2022
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