Modifica al testo unico
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA REGIONALE
__ Art. 1. (Modifica all’articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 97 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente: « 6-bis. Il contratto relativo al rapporto di lavoro di cui al comma 6 è stipulato al di fuori della dotazione organica e i relativi oneri non concorrono a definire il limite della spesa di personale ».
Art. 2. (Disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali)
1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è modificato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) prevedere soluzioni per l’aggiornamento e la specializzazione degli iscritti all’albo professionale, anche con modalità di e-learning;
b) prevedere la possibilità che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera possa assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia, comunque senza superare il limite massimo complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 829
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.