Proposte Di Legge

Monitoraggio della rete internet

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PASTORINO, BAKKALI

__ Art. 1. (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti della persona e il contrasto di ogni forma di manifestazione fascista o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet, di seguito denominato « Osservatorio ».



Art. 2. (Compiti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio:
a) monitora i fenomeni connessi all’uso della rete internet aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità;
b) accoglie e valuta le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini;
c) ove sussistano ipotesi di reato, segnala alla procura della Repubblica territorialmente competente i comportamenti contrari alle finalità di cui all’articolo 1;
d) adotta in via amministrativa provvedimenti inibitori, di sospensione o di chiusura dei siti internet o di profili social fatta salva la facoltà di impugnazione in sede giurisdizionale;
e) entro novanta giorni dalla sua costituzione invia al Ministero dell’interno un documento contenente i risultati delle attività svolte, nonché proposte di linee guida per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui fenomeni di cui alla lettera a); Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 809
f) redige e trasmette semestralmente al Ministro dell’interno un rapporto sull’attività svolta che può contenere proposte volte ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete internet; il Ministro dell’interno, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del rapporto, provvede al suo invio alle Camere.

Art. 3.(Costituzione, modalità di nomina, rinnovo, requisiti e rimborsi dei componenti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio è un’autorità amministrativa indipendente.
2. L’Osservatorio è composto da quattro membri di comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche.
3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati dal Ministro dell’interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il presidente dell’Osservatorio.
4. La composizione dell’Osservatorio è rinnovata con cadenza triennale.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese, salvo quelle documentate e strettamente necessarie per il soggiorno, in misura comunque non superiore a euro 150 al giorno, e per l’acquisto di titoli di viaggio. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.




Fonte: Camera dei Deputati

monitoraggio, proposta di legge, rete internet

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