Modifiche all’articolo 338 del testo unico
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA REGIONALE
__ Art. 1. (Modifiche dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: « I nuovi cimiteri e forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato »;
b) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dal settimo comma, »;
c) il settimo comma è sostituito dal seguente: « All’interno delle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentiti interventi
di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche funzionali all’utilizzo dell’edificio esistente, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento, ridotta al 10 per cento per le destinazioni d’uso non residenziali, della volumetria esistente e i cambi di destinazione d’uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».
Art. 2. (Disposizioni per i cimiteri esistenti)
1. Ferma restando la disciplina prevista ai commi quinto, sesto e settimo dell’arti Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 827 colo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall’articolo 1 della presente legge, per i cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale;
b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;
c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale non più suscettibile di ampliamento futuro e dichiarato cimitero esaurito o avente valore storico testimoniale, con delibera del consiglio comunale.
2. Nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dal presente articolo.