Proposte Di Legge

Rettifica ed esecuzione carta europea delle lingue regionali

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
DE MONTE, AMATO, BENZONI, CHERCHI, LAI, MARINO, PENZA,
ROSATO

__ Art. 1.(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: « Carta ».

Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3. (Ambito di applicazione)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell’allegato A annesso alla presente legge.



Art. 4. (Programmazione radiotelevisiva)
1. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all’articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 742 dall’articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5. (Norma di salvaguardia)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.




Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Presentazione liste candidati

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BICCHIELLI, LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, CAVO, PISANO,
ROMANO, TIRELLI

__ Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere ».

Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Prevenzione e tutela per persone affette da malattie oncologiche

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BICCHIELLI, LUPI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO,
ROMANO, SEMENZATO, TIRELLI

Prevenzione e tutela per persone affette a malattie oncologiche



__ Art. 1. (Accesso ai servizi bancari e assicurativi)
1. In sede di stipulazione o di rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano  trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.
2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1 il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica e sono inapplicabili gli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.




Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Monitoraggio della rete internet

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PASTORINO, BAKKALI

__ Art. 1. (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti della persona e il contrasto di ogni forma di manifestazione fascista o di discriminazione razziale, etnica, nazionale, di orientamento sessuale, religiosa o nei confronti di persone con disabilità, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet, di seguito denominato « Osservatorio ».



Art. 2. (Compiti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio:
a) monitora i fenomeni connessi all’uso della rete internet aventi finalità manifestamente fasciste o discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali, di orientamento sessuale, religiosi o nei confronti di persone con disabilità;
b) accoglie e valuta le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini;
c) ove sussistano ipotesi di reato, segnala alla procura della Repubblica territorialmente competente i comportamenti contrari alle finalità di cui all’articolo 1;
d) adotta in via amministrativa provvedimenti inibitori, di sospensione o di chiusura dei siti internet o di profili social fatta salva la facoltà di impugnazione in sede giurisdizionale;
e) entro novanta giorni dalla sua costituzione invia al Ministero dell’interno un documento contenente i risultati delle attività svolte, nonché proposte di linee guida per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui fenomeni di cui alla lettera a); Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 809
f) redige e trasmette semestralmente al Ministro dell’interno un rapporto sull’attività svolta che può contenere proposte volte ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete internet; il Ministro dell’interno, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del rapporto, provvede al suo invio alle Camere.

Art. 3.(Costituzione, modalità di nomina, rinnovo, requisiti e rimborsi dei componenti dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio è un’autorità amministrativa indipendente.
2. L’Osservatorio è composto da quattro membri di comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche.
3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati dal Ministro dell’interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il presidente dell’Osservatorio.
4. La composizione dell’Osservatorio è rinnovata con cadenza triennale.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese, salvo quelle documentate e strettamente necessarie per il soggiorno, in misura comunque non superiore a euro 150 al giorno, e per l’acquisto di titoli di viaggio. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.




Fonte: Camera dei Deputati

Proposte Di Legge

Rapimento di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e l’omicidio di Simonetta Cesaroni

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
MORASSUT, RICHETTI, ASCARI, CURTI, TONI RICCIARDI,
D’ALFONSO

__ Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e l’omicidio di Simonetta Cesaroni, di seguito denominata «Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica del rapimento di Emanuela Orlandi, di Mirella Gregori e dell’omicidio diSimonetta Cesaroni;
b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti i casi di cui alla lettera a);
c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all’accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione delle vicende;
d) verificare, mediante l’analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità.

3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogni qualvolta lo ritenga necessario, la Commissione presenta una relazione alle Camere. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852

Art. 2.(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3. (Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852 stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra  forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384- bis del codice penale.
3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità di cui all’articolo 1, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità di cui all’articolo 1.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
8. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852 applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
10. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1.

Art. 4. (Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5. (Organizzazione interna)
1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 852
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l’anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.
6. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Camera dei Deputati


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