Proposte Di Legge

Tutela dei diritti delle persone sordocieche

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PANIZZUT, MOLINARI, CECCHETTI, COMAROLI, FURGIUELE, PRETTO

__ Art. 1.

1. Al fine di tutelare i diritti delle persone sordocieche, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: « Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito, congenita o acquisita, che comporta difficoltà nell’orientamento e nella mobilità nonché nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.



2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor- mativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor- mativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti di cui al presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l’inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente »;
b) all’articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 263 sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, dopo le parole: « cecità civile » sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili »;
c) all’articolo 5, comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « sono tenute a ».




FONTE: Camera dei deputati

proposta di legge tutela dei sordociechi

Proposte Di Legge

Proposta di legge responsabilità civile dei magistrati

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Art. 1.
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: « 1. Il tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno trasmette la sentenza, quando sia divenuta definitiva e ir- revocabile, al procuratore regionale competente presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esercizio delle sue attribuzioni.
1-bis.

Ai fini di cui al comma 1, il presidente del tribunale trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e  nei termini stabiliti dal regolamento di procedura dei giudizi della Corte dei conti.
1-quater.



Quando la Corte dei conti riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
1-quinquies.

Le decisioni della Corte dei conti sono trasmesse a cura del procuratore regionale della medesima Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
1-sexies.

Per l’esecuzione delle decisioni della Corte dei conti sono applicabili le norme di competenza, nonché i mezzi e le forme stabiliti dalla legge per la riscossione dei tributi diretti »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Giudizio amministrativo-contabile »;
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 296
b) all’articolo 8:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misura della rivalsa ».

FONTE: Camera dei deputati

Proposte Di Legge

Proposta di legge per violazione domicilio

Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione domicilio.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Art. 1.
1. Dopo la lettera d-ter) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente: « d-quater) delitto di violazione domicilio previsto dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale ».



Art. 2.
1. La lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

Art. 3.
1. Il comma 1 dell’articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « 1. Nei casi previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, o comunque quando si tratta di delitti perseguibili d’ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza ».




Fonte: Camera dei Deputati


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