IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l’art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l’accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l’art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;
Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell’assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;
Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 dell’assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l’anno 2009;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’art. 1, comma 600, che ha incrementato il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e in particolare l’art. 8, comma 5-quater, che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2017, 2018 e 2019;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e 2022, con un onere valutato in 185.328 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in particolare l’art. 66-ter, comma 1, che ha apportato modificazioni alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, introducendo il comma 4-bis e disponendo che nelle more dell’adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l’assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell’anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l’art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni gia’ attribuite al Ministero della solidarieta’ sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;
Visti i decreti, di cui all’art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta’ sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29 luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio 2018, 4 settembre 2019, 3 novembre 2020 e 12 maggio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 recante la ripartizione in capitoli delle unita’ di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 234 del 2021, risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di euro 7.432.181, cosi’ ripartito nell’ambito della Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», Azione «Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati», per l’anno finanziario 2022, risultano iscritti il capitolo n. 1316 «Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor miliare ed altre indennita’ di guerra ivi compresi gli interessi legali in quanto dovuti» – piano gestionale 2 «Pagamento assegno sostitutivo accompagnatore previsto dalla legge 288 del 2002 ai titolari di pensione di guerra» con uno stanziamento di euro 6.232.181 ed il capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu’ fruire dell’accompagnatore militare o dell’accompagnatore del servizio civile» con uno stanziamento di euro 1.200.000;
Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale in data 27 gennaio 2022, nonche’ del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro in data 23 febbraio 2022;
Considerato che, per il corrente anno 2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all’albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all’assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;
Considerato altresi’ che il medesimo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – ufficio per il servizio civile universale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente ufficio dell’economia e delle finanze la domanda per ottenere l’assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest’ultimo ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;
Considerato che le priorita’ stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all’art. 1, commi 2 e 4, per l’assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2022, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;
DECRETA:
Art. 1
1. Alla data del 23 febbraio 2022, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’ di 213 unita’, per l’importo annuo complessivo di euro 2.300.400.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’ relative all’anno 2022, pari ad euro 5.131.781, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita’ di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2022.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).
Art. 2
1. Le domande prodotte nell’anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2022, in considerazione delle risultanze dei
monitoraggi effettuati, e degli incrementi delle risorse finanziarie a valere sul fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, disposti dall’art. 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successivamente dall’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell’assegno sostitutivo per l’anno 2013 ne’ successivamente e intendono richiedere l’assegno medesimo per l’anno 2022, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2022 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio VII, previa specificazione delle infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. Le domande prodotte per l’anno 2013 e successivi, nonche’ quelle prodotte per la prima volta nel 2022 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2023, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002.
Fino al 31 dicembre 2022, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall’attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Ufficio per il servizio civile universale e al citato Ufficio VII del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell’assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’ufficio VII, indicato al comma 1, e’ effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre e’ anticipato dall’ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo
rimborso, da parte dell’indicato ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis, della legge n. 288 del 2002, fino all’entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni preposte continuano a erogare l’assegno di cui al comma 2 del citato art. 1 sulla base del decreto adottato l’anno precedente; tale misura e’ applicata anche all’assegno di cui al comma 4 del medesimo art. 1, considerata la capienza allo stato attuale delle risorse disponibili e fermo restando il monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, delle legge n. 196 del 2009.
La prosecuzione dei pagamenti non comporta l’acquisizione definitiva del diritto all’attribuzione dell’assegno, la quale resta condizionata all’esito del monitoraggio previsto dall’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora nel corso dell’anno dovesse palesarsi l’eventualita’ di uno scostamento dell’andamento della spesa rispetto alle previsioni, la prosecuzione dei pagamenti per l’anno successivo non potra’ aver luogo.
Resta ferma la facolta’ di disporre la revoca degli assegni corrisposti anche per l’anno in corso.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2022
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’interno e del
Ministero della difesa, n. 2084
ALLEGATO: MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L’ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL’ACCOMPAGNATORE PER L’ANNO 2022
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