Proposta di legge responsabilità civile dei magistrati
Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati.
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CIRIELLI
Art. 1.
1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: « 1. Il tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno trasmette la sentenza, quando sia divenuta definitiva e ir- revocabile, al procuratore regionale competente presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esercizio delle sue attribuzioni.
1-bis.
Ai fini di cui al comma 1, il presidente del tribunale trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura dei giudizi della Corte dei conti.
1-quater.
Quando la Corte dei conti riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
1-quinquies.
Le decisioni della Corte dei conti sono trasmesse a cura del procuratore regionale della medesima Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
1-sexies.
Per l’esecuzione delle decisioni della Corte dei conti sono applicabili le norme di competenza, nonché i mezzi e le forme stabiliti dalla legge per la riscossione dei tributi diretti »;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Giudizio amministrativo-contabile »;
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 296
b) all’articolo 8:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misura della rivalsa ».
FONTE: Camera dei deputati