Rimborso IMU Anno 2022 nelle zone colpite dal sisma

Decreto
Del 05/08/2022
Fonte
Gazzetta Ufficiale
N. 206
Del 03/09/2022
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Rimborso IMU 2022

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l’anno 2022, derivante dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall’anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l’art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l’art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita’ 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente – ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari – alla Regione Emilia-Romagna, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell’anno 2015;

Visto l’art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2015 e stabilendo altresi’ la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l’anno 2016;

Visto l’art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validita’ della citata esenzione IMU;

Visto l’art. 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018, il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni;

Visto l’art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale;

Visti l’art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l’art. 26-bis, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che hanno ulteriormente e rispettivamente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l’art. 9-viciesquinquies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l’art. 1, comma 1116, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha nuovamente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2021 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Considerato che l’art. 22-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha ulteriormente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2022 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018, del 2 luglio 2019, del 3 luglio 2020 e del 25 ottobre 2021 con i quali si e’ gia’ provveduto, salvo successivi conguagli, anche negativi, al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei minori gettiti IMU, per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a 16,168 milioni di euro per l’anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l’anno 2018, a 12,18 milioni di euro per l’anno 2019, 10,29 milioni di euro per l’anno 2020 e a 9,30 milioni di euro per l’anno 2021;

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l’IMU e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l’IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, e’ stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l’equivalenza di gettito dell’IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, per il 2022 e per le predette finalita’, sono stati stanziati 8,4 milioni di euro, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato;

Ritenuto di procedere al riparto del suddetto stanziamento di 8,4 milioni di euro, in relazione alla stima del minor gettito dell’IMU per l’anno 2022, effettuata sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Preso atto che l’ANCI – Associazione nazionale dei comuni italiani, in sede di confronto tecnico, ha condiviso i dati relativi alle stime di minor gettito IMU per gli enti interessati e che in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2022 e’ stata fornita informativa ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA:

Art. 1

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l’anno 2022, derivante dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente




In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stanziamento di 8.400.000,00 euro per l’anno 2022, destinato a compensare per il medesimo anno il minor gettito derivante dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, e’ parzialmente ripartito, a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura complessiva di 7.363.925,30 euro, secondo gli importi indicati pro quota nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Sgaraglia

Il Direttore generale delle finanze per gli affari interni e territoriali

Lapecorella

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