Proposte Di Legge

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi

__ Art. 1. (Autorizzazione all’adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 della Convenzione stessa.



Art. 3. (Uffici del saggio e loro marchio)
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall’articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all’articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 10 della Convenzione di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 903 del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter- nazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all’articolo 1, ad esclusione dell’articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Camera dei Deputati

Senato Della Repubblica

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura

Introduzione di una disposizione transitoria per l’integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura

Il Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2023, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1

1. Nel Regolamento e’ aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria: «Disposizione transitoria 1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare una piu’ adeguata rappresenta l’ativita’ del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari costituiti all’inizio della legislatura stessa possono chiedere che si proceda all’elezione di altri Senatori Segretari.

2. Sull’ipotesi di integrazione in deroga al comma 2 dell’art. 5 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori
Senatori Segretari non puo’ essere in ogni caso superiore a due.

3. Qualora, per effetto della delibera di cui al comma 2 della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei
componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al
comma 4 si procede altresi’ alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

4. Il Presidente stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore puo’ scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti, in
numero non superiore a due per i Gruppi non rappresentati e non superiore a uno per i Gruppi di maggioranza nell’ipotesi di cui al
comma 3, coloro che ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo».

Roma, 1° febbraio 2023

Il Presidente: La Russa

Senato Della Repubblica

Senato della Repubblica – Convocazione Seduta

Senato della Repubblica

Convocazione Seduta

Il Senato della Repubblica e’ convocato in lª seduta pubblica giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 10.30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei Senatori subentranti.

III. Votazione per l’elezione del Presidente.




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