Proposte Di Legge

Tutela dei diritti delle persone sordocieche

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PANIZZUT, MOLINARI, CECCHETTI, COMAROLI, FURGIUELE, PRETTO

__ Art. 1.

1. Al fine di tutelare i diritti delle persone sordocieche, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: « Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito, congenita o acquisita, che comporta difficoltà nell’orientamento e nella mobilità nonché nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.



2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor- mativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della nor- mativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti di cui al presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l’inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente »;
b) all’articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA A.C. 263 sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, dopo le parole: « cecità civile » sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili »;
c) all’articolo 5, comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « sono tenute a ».




FONTE: Camera dei deputati

proposta di legge tutela dei sordociechi

poposte di legge, tutelare le persone sordocieche

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