Autore: Staff

Senato Della Repubblica

Senato della Repubblica – Convocazione Seduta

Senato della Repubblica

Convocazione Seduta

Il Senato della Repubblica e’ convocato in lª seduta pubblica giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 10.30, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei Senatori subentranti.

III. Votazione per l’elezione del Presidente.



Protezione Civile

Protezione Civile – Deficit Idrico Regione Lazio

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio della Regione Lazio

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche’ per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori della Regione Lazio;
Considerato che, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri in corso di predisposizione, viene precisato che lo stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, ricomprende l’intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del distretto dell’Appennino meridionale, anch’essi, fortemente interessati dalla presente situazione di deficit idrico, ferme restando le risorse finanziarie stanziate, gia’ riferite all’intero territorio regionale;
Considerato che l’intero territorio della Regione Lazio e’ interessato da un lungo periodo di siccita’, causato dalla eccezionale scarsita’ di precipitazioni pluviometriche nel corso dell’anno 2022 e dall’incremento anomalo delle temperature che ha determinato una rilevante riduzione della disponibilita’ idrica;
Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita’ sta provocando una situazione di grave deficit idrico in progressiva estensione, con particolare riferimento al territorio della Regione Lazio, per il quale e’ gia’ stata dichiarata la condizione di severita’ idrica elevata;
Considerato, altresi’, che nel territorio della sopraindicata Regione Lazio si e’ reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva;
Ritenuto, inoltre, che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell’immediato, l’interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilita’ di risorsa idrica connessa con l’evoluzione stagionale e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita’;

Acquisita l’intesa della Regione Lazio;

DISPONE:

Art. 1

Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi




Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in atto di cui in premessa, il Presidente della Regione Lazio e’ nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica nell’intero territorio regionale.

Per l’espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo’ avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche’ individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa’ in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per le finalita’ di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, un Piano degli interventi e delle misure piu’ urgenti delle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza e senza indugio per contrastare il contesto di criticita’, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del servizio integrato in virtu’ delle concessioni e dei contratti in essere, volti:

a) a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

b) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita’, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell’alveo per convogliare l’acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonche’ di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell’acqua.

Le misure e gli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 3, possono essere comunque avviati anche nelle more dell’adozione dell’ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri citata in premessa.

Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la localita’, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l’indicazione dell’oggetto della criticita’, nonche’ l’indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all’approvazione del medesimo purche’ nel termine di quindici giorni dall’approvazione e comunque prima dell’autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo’ essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 3, nonche’ delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell’ordinanza di cui all’art. 3, comma 4, del presente provvedimento.

Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell’ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalita’ e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresi’ la non sussistenza di ulteriori necessita’ per la tipologia di misura originaria.

Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita’ con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo’ erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita’ e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

Per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali nelle attivita’ previste dall’art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 3. Il commissario delegato provvede all’istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita’ a quanto previsto dall’art. 1.

Art. 3

Copertura finanziaria

Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, cosi’ come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, nel limite di euro 5.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Per l’espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato.

La regione, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilita’ speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

Il Commissario delegato e’ tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4

Procedure di approvazione dei progetti

Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all’approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita’ dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.

L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all’imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilita’ delle opere e urgenza e indifferibilita’ dei relativi lavori.

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, la decisione – in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – e’ rimessa, quando l’amministrazione dissenziente e’ un’amministrazione statale, all’ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 5

Deroghe

Per la realizzazione delle attivita’ di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7, 8, 9, 13, 50 e 95; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti; decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147 e 152; decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11; decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25; leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attivita’ previste dalla presente ordinanza.

Per l’espletamento delle attivita’ previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell’art. 163, incrementato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori e’ stabilito in euro 400.000,00 per un arco temporale non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data della presente ordinanza. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, dell’art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7, dell’art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza e’ derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10, dell’art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche’ dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98, e’ riferita alle tempistiche e modalita’ delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita’, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo’ essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita’ di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra’ essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 95, relativamente alla possibilita’ di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu’ basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; 97, relativamente alla possibilita’ di esercitare la facolta’ di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e’ inferiore a cinque; 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita’ ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza; 105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita’ descritte all’art. 163, comma 7; 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14, per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalita’ compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalita’ adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su piu’ turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita’ di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e’ liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia’ realizzata.

Art. 6

Relazione del commissario delegato

Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all’art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attivita’ espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel Piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticita’ – nonche’ l’avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall’ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’art. 1, commi 6 e 7.
Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonche’ del termine previsto dei lavori.
Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonche’ le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell’emergenza e l’eventuale ulteriore necessita’ di avvalersi delle deroghe di cui all’art. 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell’ordinanza di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attivita’ emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del Piano degli interventi.

 

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2022

Il Capo del Dipartimento

Curcio

Rimborso IMU 2022

Rimborso IMU Anno 2022 nelle zone colpite dal sisma

Rimborso IMU 2022

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l’anno 2022, derivante dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a decorrere dall’anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita’ degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l’art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l’art. 1, commi 662, 663 e 664, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita’ 2015), che ha prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente – ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari – alla Regione Emilia-Romagna, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell’anno 2015;

Visto l’art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2015 e stabilendo altresi’ la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l’anno 2016;

Visto l’art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validita’ della citata esenzione IMU;

Visto l’art. 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018, il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni;

Visto l’art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, ha ridotto il perimetro dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dalla normativa emergenziale;

Visti l’art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l’art. 26-bis, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che hanno ulteriormente e rispettivamente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2019 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l’art. 9-viciesquinquies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha ulteriormente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2020 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visto l’art. 1, comma 1116, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha nuovamente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2021 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Considerato che l’art. 22-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha ulteriormente prorogato il periodo di validita’ della citata esenzione IMU, fino al 31 dicembre 2022 per i predetti comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dalla normativa emergenziale;

Visti i precedenti decreti del 21 dicembre 2017, del 14 giugno 2018, del 2 luglio 2019, del 3 luglio 2020 e del 25 ottobre 2021 con i quali si e’ gia’ provveduto, salvo successivi conguagli, anche negativi, al rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dei minori gettiti IMU, per gli importi complessivi pari, rispettivamente, a 16,168 milioni di euro per l’anno 2017, a 14,847 milioni di euro per l’anno 2018, a 12,18 milioni di euro per l’anno 2019, 10,29 milioni di euro per l’anno 2020 e a 9,30 milioni di euro per l’anno 2021;

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l’IMU e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l’IMU, di cui al comma 738 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, e’ stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l’equivalenza di gettito dell’IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Preso atto che sul capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, per il 2022 e per le predette finalita’, sono stati stanziati 8,4 milioni di euro, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato;

Ritenuto di procedere al riparto del suddetto stanziamento di 8,4 milioni di euro, in relazione alla stima del minor gettito dell’IMU per l’anno 2022, effettuata sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Preso atto che l’ANCI – Associazione nazionale dei comuni italiani, in sede di confronto tecnico, ha condiviso i dati relativi alle stime di minor gettito IMU per gli enti interessati e che in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2022 e’ stata fornita informativa ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA:

Art. 1

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del minor gettito IMU, per l’anno 2022, derivante dall’esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente




In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stanziamento di 8.400.000,00 euro per l’anno 2022, destinato a compensare per il medesimo anno il minor gettito derivante dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili, e’ parzialmente ripartito, a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nella misura complessiva di 7.363.925,30 euro, secondo gli importi indicati pro quota nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Sgaraglia

Il Direttore generale delle finanze per gli affari interni e territoriali

Lapecorella

Emissione buoni ordinari del Tesoro

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato, e in particolare l’art. 71;

Visto l’art. 548 del «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, cosi’ come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale e’ stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita’;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell’art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l’anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro dovra’ attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l’art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui e’ stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e’ stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l’art. 17 del testo unico, relativo all’ammissibilita’ del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell’efficacia del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante “Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto” di titoli di Stato»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell’11 novembre 2016, per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all’entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui e’ stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziche’ di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;

Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia’ effettuati, ad euro 44.098 milioni;

 

DECRETA:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del testo unico nonche’ del decreto cornice, e in deroga all’art. 548 del regolamento, e’ disposta per il 31 agosto 2022 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centoottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro. Per la presente emissione e’ possibile effettuare riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione, e’ altresi’ disposta l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.




Art. 2

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalita’: a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu’ basso, costituiscono la seconda meta’ dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu’ basso, costituiscono la seconda meta’ dell’importo domandato; b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantita’ totale offerta dall’emittente una quantita’ pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento piu’ basso, costituiscono la meta’ dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla meta’ della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.

Art. 4

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonche’ il corrispondente prezzo medio ponderato. In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riportera’ altresi’ il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 17 del presente decreto.

Art. 5

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo’ avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e alle modalita’ dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT puo’ essere espressa in «giorni». Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7

Possono partecipare all’asta gli operatori specialisti nonche’ gli aspiranti specialisti. Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi. La Banca d’Italia e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell’economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell’elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione delle operazioni.

Art.8

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che puo’ assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all’anno di trecentosessanta giorni. Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento. I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. L’importo di ciascuna richiesta non puo’ essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale. Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento piu’ basso e fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalita’ tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima. Al fine di garantire l’integrita’ e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d’Italia. Nell’impossibilita’ di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 agosto 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia’ pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere piu’ ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11

Le operazioni d’asta vengono eseguite dalla Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l’intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. In caso di eventi straordinari la Banca d’Italia ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d’asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l’ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalita’ concordate dalle due istituzioni.

Art. 12

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l’importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l’emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d’entrata per l’importo nominale emesso. La spesa per gli interessi passivi gravera’ sul capitolo 2215 (unita’ di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze dell’esercizio finanziario 2023. L’entrata relativa agli interessi attivi verra’ imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unita’ di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell’art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascera’ apposita quietanza di entrata.

Art. 13

L’assegnazione dei BOT e’ effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all’asta, che puo’ presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14

L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all’art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria. Tale tranche e’ riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2022. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato. Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovra’ essere presentata secondo le modalita’ degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indicazione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non puo’ essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non puo’ superare l’intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell’importo offerto nel collocamento supplementare stesso. Le richieste di importo non multiplo dell’importo minimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16

L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare e’ cosi’ determinato: a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, e’ pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e’ risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalita’ di cui all’art. 2 del presente decreto; b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, e’ attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, puo’ essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d’asta ordinaria. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu’ specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b). Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17

L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT e’ corrisposto anticipatamente ed e’ determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2022

Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni

Ministero dello Sviluppo Economico

Fondo Garanzia Assicurazione

Determinazione del contributo al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Anno 2022.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l’art. 115 del codice, concernente il fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l’IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l’amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell’art. 115 del codice;

Visto l’art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, come modificato dal decreto ministeriale 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al fondo e’ determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi dell’art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 agosto 2021, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l’anno 2021, e’ stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2020;

Vista la nota del presidente del comitato di gestione del fondo in argomento, prot. n. 114208 del 20 aprile 2022, con cui e’ stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l’anno 2022, in misura pari al contributo per l’anno 2021;

Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 157513 del 4 maggio 2022, diretta ad acquisire il parere di competenza dell’IVASS sull’orientamento di questa amministrazione, in esito all’esame del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2021, a fissare per l’anno 2022 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2021; Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l’IVASS, con nota n. 150993/22 del 29 luglio 2022, hanno condiviso l’orientamento di questa amministrazione a fissare, per l’anno 2022, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2021;

DECRETA:

Art. 1

    1. Il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l’anno 2022, e’ fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2021.




  1. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2022. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell’anno 2021.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2022

Il Ministro: Giorgietti

Decreti e Contributo Presidenza Consiglio Dei Ministri

Risorse Fondo Innovazione tecnologica digitalizzazione

Riparto delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, importo residuo stanziamento anno 2021 e stanziamento anno 2022.

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l’art. 47, concernente l’Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l’art. 24-ter, concernente «Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto […] nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Vista, altresi’, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 239, comma 1, nella sua formulazione iniziale, vigente al 31 dicembre 2021, ai sensi del quale «Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identita’ digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ per i servizi e le attivita’ di assistenza tecnico-amministrativa necessarie»;

Visto l’art. 32, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con il quale al richiamato art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identita’ digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ per i servizi e le attivita’ di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono state sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attivita’ di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull’intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche’ della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale»;

Visto l’art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall’art. 32, comma 1, lettera a), n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalita’ di cui al comma 1»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si e’ provveduto a disciplinare l’organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e’ stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale sono state delegate al predetto Ministro, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel quale e’, altresi’, specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 che ha istituito, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un’unita’ di missione di livello generale dedicata alle attivita’ di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l’organizzazione dell’Unita’ di missione costituita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021; Considerato che con la richiamata legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall’art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e’ stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall’anno 2021; Considerato, inoltre, che con la cennata legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si e’ provveduto, per quanto in questa sede d’interesse, all’incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 5 milioni di euro per l’anno 2022;

Visto il proprio decreto 30 giugno 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2021 al n. 1978 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 190 del 10 agosto 2021, con il quale, in attuazione di quanto previsto dal menzionato art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si e’ provveduto ad un primo riparto delle risorse assegnate per l’anno 2021 al «Fondo l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione», cosi’ come appostate sul Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione», iscritto nell’ambito del CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una somma complessiva di euro 32.000.000,00 (euro trentaduemilioni/00), cosi’ suddivisa: «A. euro 29.000.000,00 (euro Ventinovemilioni/00) per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione tramite lo sviluppo delle piattaforme nazionali; B. euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per il finanziamento di interventi, acquisti e misure di sostegno atti a favorire la diffusione delle competenze digitali necessarie per poter consentire ai cittadini un uso consapevole dei servizi e degli strumenti digitali realizzati ed erogati dalla pubblica amministrazione; C. euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per le attivita’ e i servizi di assistenza tecnica necessari alla realizzazione dei progetti, degli interventi e delle iniziative finalizzati all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione»;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

Atteso che con il decreto di variazione di bilancio n. 30/BIL del 2 marzo 2022, su apposita richiesta del Dipartimento per la trasformazione digitale formulata, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e’ stato disposto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022, in particolare, il riporto, in aggiunta allo stanziamento di competenza, a valere sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 30, della somma complessiva pari a euro 40.006.541,00 (euro quarantamilionisemilacinquecentoquarantuno/00), di cui euro euro 24.000.155,00 (euro ventiquattromilionicentocinquantacinque/00) gia’ oggetto di riparto con il predetto decreto 30 giugno 2021 ed euro 16.006.386,00 (euro sedi sedicimilioniseimilatrecentoottantasei/00) ancora da ripartire in attuazione di quanto previsto dall’art. 239, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere sia ad un secondo riparto delle residue risorse del «Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione» provenienti dallo stanziamento disposto per l’anno 2021 e riportate all’esercizio finanziario 2022 sia all’integrale riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al piu’ volte richiamato «Fondo» per l’anno 2022, cosi’ come, rispettivamente, appostate sui piani gestionali n. 30 e n. 01 del Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione», iscritto nell’ambito del CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022;

Ravvisata, pertanto, l’opportunita’ di procedere, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita’, all’adozione di un unico decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle risorse finanziarie presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 920 per l’anno 2022 e che necessitano ancora del relativo riparto, come di seguito indicate: euro 16.006.386,00 (euro sedicimilioniseimilatrecentoottantasei/00), piano gestionale 30, riferiti all’assegnazione per l’anno 2021 e riportati all’esercizio finanziario 2022; euro 52.263.017,00 (euro cinquantaduemilioniduecentosessantatremiladiciasette/00), piano gestionale 01, concernenti lo stanziamento di competenza per l’anno 2022, al netto dell’accantonamento disposto per la compartecipazione alla riduzione delle spese destinate alle politiche di settore;

DECRETA:

Art. 1

2° Riparto risorse anno 2021

Le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenti sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 30, provenienti dall’assegnazione disposta per l’anno 2021, cosi’ come riportate all’esercizio finanziario 2022 e tuttora da ripartire, pari all’importo di euro 16.006.386,00 (euro sedicimilioniseimilatrecentoottantasei/00), sono interamente destinate alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno finalizzati a favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione tramite lo sviluppo delle piattaforme nazionali.




Art. 2

Disposizioni finali

Le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziate sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all’assegnazione di competenza per l’anno 2022, pari all’importo di euro 52.263.017,00 (euro cinquantaduemilioniduecentosessantatremiladiciasette/00), sono cosi’ ripartite:

  • A. euro 15.263.017,00 (euro quindicimilioniduecentosessantatremiladiciasette/00) sono destinati alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonche’ la diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale;
  • B. euro 14.000.000,00 (euro quattordicimilioni/00) sono destinati alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l’attuazione della strategia nazionale dei dati pubblici, assicurare la valorizzazione, la qualita’ e la fruibilita’ del patrimonio informativo pubblico, nonche’ garantire lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilita’ delle basi di dati e delle anagrafi delle pubbliche amministrazioni;
  • C. euro 18.000.000,00 (euro diciottomilioni/00) sono destinati alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti, nonche’ l’attuazione del programma strategico sull’intelligenza artificiale e della strategia italiana per la banda ultra larga;
  • D. euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) sono destinati alle attivita’ e ai servizi di assistenza tecnica necessari alla realizzazione delle finalita’ di impiego previste dall’art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 3

2° Riparto risorse anno 2022

  1. Gli ambiti di intervento previsti all’art. 1 e al successivo art. 2, lettere A, B, C e D, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con societa’ o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del dipartimento medesimo mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di stato.
  2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2022

Il Ministro: Colao

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2146


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